CONTO TERMICO!
Tutto quello che devi sapere
Dal 31 Maggio 2016 è operativo il Decreto Ministeriale 16-02-2016, meglio conosciuto come “Conto Termico”.
Si tratta di un incentivo per interventi che mirano all’incremento dell’efficienza energetica e alla produzione di energia termica da fonti rinnovabili effettuati su immobili esistenti.
L’incentivo non è di natura fiscale e si riceve tramite bonifico bancario, erogato direttamente dal GSE (Gestore Servizi Energetici), sul proprio conto corrente. Per i Soggetti Privati (persone fisiche o aziende) rientrano tra gli interventi ammessi al Conto Termico la sostituzione di uno o più generatori di calore e l’installazione di prodotti ad alta efficienza energetica (esclusivamente per interventi con caldaie, stufe e termo-camini a biomassa il generatore da sostituire deve essere alimentato a gasolio o a biomassa).
Tutte le domande che perverranno dopo il 01/01/2019 dovranno essere corredate dalla Certificazione Ambientale
Quali sono gli interventi incentivati?
2A) Sostituzione di uno o più generatori di calore con nuovi in pompe di calore
2B) Sostituzione di uno o più generatori di calore con nuovi utilizzanti biomasse
2C) Installazione di impianti solari termici
2D) Sostituzione di scalda-acqua elettrico con nuovi in pompa di calore
2E) Sostituzione di uno o più generatori di calore con nuovi sistemi Ibridi (pompa di calore + condensazione “factorymade”)
Quale incentivo ottengo ed in quanto tempo?
L’incentivo ottenibile con il Conto Termico varia in funzione delle prestazioni del prodotto da installare e dalla zona climatica di appartenenza.
Se l’importo dell’incentivo risulta pari o inferiore a € 5.000 € si potrà ricevere il bonifico da parte del GSE in un’unica soluzione dopo circa 5/6 mesi dalla data di installazione del prodotto (da 30 a 90 giorni dalla data di approvazione del GSE).
La domanda di incentivo deve essere presentata dal Soggetto Responsabile (colui che possiede un titolo sull’immobile e sostiene le spese per l’intervento) o da un Soggetto Delegato entro 60 giorni dalla data di conclusione dell’intervento
tramite comunicazione telematica sul “Portaletermico” (portale web del GSE dedicato al Conto Termico 2.0).
OFENHAUS informa:
arrivano le stelle per la certificazione dei nostri inserti
Le stelle rappresentano la classificazione ambientale dei generatori di calore alimentati con biomassa legnosa, ai fini dell’applicazione delle misure per il miglioramento della qualità dell’aria ed il contrasto all’inquinamento locale intraprese ormai da diverse regioni soprattutto nel bacino Padano.
Il decreto del Ministero dell’Ambiente é il n. 186 del 7-11-2017. Il documento che comprova la classificazione ambientale si chiama Certificazione Ambientale e si basa sui seguenti parametri:
rendimento energetico (ŋ) ed emissioni di particolato primario (PP), carbonio organico totale (COT), ossidi di azoto (NOx) e monossido di carbonio (CO). Sono pertanto individuate le seguenti classi di qualità ambientale,
non ottiene la certificazione ambientale
indicano stufe e inserti che riducono le emissioni di polveri del 46% rispetto agli apparecchi a 1 stella.
indicano stufe e inserti, sia a legna sia a pellet, che garantiscono emissioni di polveri ridotte del 60% rispetto agli apparecchi a 1 stella.
indicano stufe e inserti, sia a legna sia a pellet, che garantiscono emissioni di polveri ridotte del 70% rispetto agli apparecchi a 1 stella.
indicano stufe e inserti, sia a legna sia a pellet, che garantiscono emissioni di polveri ridotte dell’80% rispetto agli apparecchi a 1 stella
Tutela della qualità dellʼaria nel Bacino Padano
Le “stelle”: garanzia di qualità ambientale per stufe e caminetti
Ecologici, naturali: pellet e legna lo sono di sicuro, ma se bruciati in apparecchi tecnologicamente obsoleti, rischiano di impattare negativamente sulla qualità dell’aria.
Per questo le regioni Lombardia, Veneto, Piemonte, Emilia Romagna hanno adottato misure specifiche per limitare sia l’accensione sia la nuova installazione di apparecchi a legna o pellet poco efficienti. In queste Regioni, esattamente come già accade per gli autoveicoli (da Euro 0 a Euro 6), le stufe e i camini si distinguono secondo il criterio di classificazione “a stelle”, da 2 a 5, previsto dal DM 186 del 7/11/2017.
Riferimento normativo: “Nuovo Accordo di programma per l’adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell’aria nel bacino padano”, sottoscritto a Bologna il 9 giugno 2017
Misure strutturali (sempre valide)
L’Accordo del Bacino Padano, stipulato il 9/6/2017, prevede una serie di misure strutturali, cioè degli interventi a lungo termine validi su tutto il territorio delle regioni interessate.
Lombardia e Veneto
Dal 1° ottobre 2018 è possibile la nuova installazione soltanto di apparecchi dalle 3 stelle in su, mentre è possibile l’utilizzo e l’accensione soltanto degli apparecchi dalle 2 stelle in su.
Si possono accendere apparecchi con classi di qualità inferiori solo se costituiscono l’unica forte di riscaldamento dell’abitazione.
Dal 1° gennaio 2020, per incentivare ancora di più la sostituzione degli apparecchi obsoleti, sarà possibile installare solo apparecchi a 4 stelle e utilizzare solo apparecchi dalle 3 stelle in su. Si potranno accendere apparecchi con classi di qualità inferiori solo se costituiscono l’unica forte di riscaldamento dell’abitazione.
Piemonte
Dal 1° ottobre 2018 è possibile la nuova installazione soltanto di apparecchi dalle 3 stelle in su.
Per quanto riguarda l’utilizzo e l’accensione non ci sono limitazioni (D.G.R. n. 29-7538 del 14 settembre 2018).
Dal 1° ottobre 2019 sarà possibile installare soltanto apparecchi dalle 4 stelle in su, mentre si potranno utilizzare stufe e caminetti dalle 3 stelle in su. Si potranno accendere apparecchi con classi di qualità inferiori solo se costituiscono l’unica forte di riscaldamento dell’abitazione.
Il divieto di utilizzo di apparecchi con classe inferiore alle tre stelle non si applica nelle zone montane, ma solo nei comuni appartenenti alle zone “Agglomerato di Torino”, “Pianura” e “Collina” così come individuati nella deliberazione di Giunta regionale n. 41-855 del 29 dicembre 2014.
Emilia Romagna
Dal 1° ottobre 2018 è possibile la nuova installazione soltanto di apparecchi dalle 3 stelle in su, mentre è possibile l’utilizzo e l’accensione soltanto degli apparecchi dalle 2 stelle in su. Si possono accendere apparecchi con classi di qualità inferiori solo se costituiscono l’unica forte di riscaldamento dell’abitazione.
Il divieto di utilizzo non si applica nei territori al di sopra dei 300 metri di altitudine (Delibera Num. 1412 del 25/09/2017).
Dal 1° ottobre 2019 sarà possibile installare soltanto apparecchi dalle 4 stelle in su, mentre si potranno utilizzare stufe e caminetti dalle 3 stelle in su. Si potranno accendere apparecchi con classi di qualità inferiori solo se costituiscono l’unica forte di riscaldamento dell’abitazione.
Il divieto di utilizzo non si applica nei territori al di sopra dei 300 metri di altitudine (Delibera Num. 1412 del 25/09/2017) e non riguarda le cucine a legna.